Art. 21.

      1. L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
      2. L'ufficiale giudiziario deve eseguire gli atti a lui commessi entro il termine eventualmente stabilito dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio giudiziario cui è addetto o, se nominato, all'ufficiale giudiziario dirigente.